Iliadbox, modem Iliad

Fibra Iliad: pubblicità bloccata dal Giurì per poca chiarezza sulla velocità di 5 Gb/s

Il Giurì della Pubblicità ha reso note le motivazioni che hanno condotto alla decisione di bloccare lo spot della fibra di Iliad a causa di contenuti ingannevoli o comunque ritenuti fuorvianti.

Il pronunciamento dell’autorità era arrivato nei giorni scorsi e prevedeva appunto il blocco alla trasmissione della pubblicità di Iliadbox, l’offerta con cui l’operatore francese ha debuttato sul mercato della telefonia offrendo connettività con velocità fino a 5 Gigabit al secondo.

Proprio la velocità di navigazione promessa da Iliad è stata la ragione che ha portato il Giurì a ritenere fuorviante lo spot di Iliadbox. Nel video pubblicitario incriminato, infatti, l’operatore indicava come contenuto tecnico dell’offerta una velocità “fino a 5 Gb/s complessivi”, intendendo sottolineare che non si trattava di una velocità di punta effettivamente raggiungibile con un unico dispositivo ma di una velocità totale raggiungibile solamente sommando i picchi in download toccati da più dispositivi connessi nello stesso momento, ovviamente sempre e comunque in condizioni teoriche ideali.

La stessa Iliad aveva d’altronde specificato il giorno della presentazione della sua offerta fibra che il modem Iliadbox consente di raggiungere i 5 Gigabit al secondo sfruttando contemporaneamente una porta Ethernet da 2,5 Gb/s, due porte Ethernet da 1 Gb/s ciascuna e una connessione Wi-Fi a cui sarebbero rimasti circa 500 Mb/s di banda disponibile.

Inoltre, la velocità di 5 Gigabit al secondo è disponibile solamente nelle città in cui Iliad può disporre della sua rete EPON, mentre altrove, tra cui Milano, Torino e Bologna, viene sfruttata la tecnologia GPON con velocità fino a 1 Gigabit al secondo.

Il Giurì ha tenuto in considerazione tutti questi dettagli sottolineando alcune criticità nel modo in cui la velocità di navigazione è stata presentata nello spot, che:

Appare confezionato in modo da veicolare l’idea che, grazie al nuovo modem Iliad, il consumatore possa utilizzare contemporaneamente più apparecchi disponendo immediatamente di una velocità di connessione estremamente elevata.

Secondo il Giurì, essendo la pubblicità rivolta ad un pubblico “generalista” che non necessariamente possiede le conoscenze tecniche necessarie a capire il reale potenziale tecnico dell’offerta, esiste il rischio che passi un concetto fuorviante.

Allo stesso tempo può disorientare il fatto che tale velocità sia disponibile solo in un numero limitato di città, in quanto nello spot si può avere l’impressione che essa sia accessibile in tutte le città coperte da Iliad senza alcuna discriminante tecnica.

Ultima, ma non meno importante, è l’osservazione che l’autorità ritiene in ogni caso poco realistica la promessa dei 5 Gigabit al secondo, in quanto è diffusa abitudine dei clienti di rete fissa di utilizzare principalmente la rete Wi-Fi per il collegamento dei dispositivi domestici e non il cavo Ethernet, indispensabile se si vogliono usare le porte da 2,5 e 1 Gb/s per poter sfruttare al massimo le capacità della linea.

Questo punto appare chiaro a maggior ragione per il fatto che nello spot gli stessi protagonisti usano la rete wireless con tutti i limiti di banda disponibile che essa comporta. Va ricordato infatti che il modem Iliad non supporta il Wi-Fi 6 (standard IEEE 802.11ax), ovvero lo standard più recente che consente un collegamento senza fili più stabile ed efficiente, ma si ferma al classico Wi-Fi 5.

Va ricordato che la decisione del Giurì è arrivata dietro segnalazione di WindTre, che nel portare il caso all’attenzione dell’organismo aveva contestato non solo la dubbia trasparenza dell’indicazione dei 5 Gigabit al secondo complessivi, ma anche il fatto che nella pubblicità venisse omesso che per avere l’offerta al prezzo di 15,99 euro al mese fosse necessario non solo essere cliente mobile Iliad, ma avere attivo anche l’addebito automatico del costo della tariffa su conto corrente o carta di credito.

Per il Giurì tale dettaglio non comporta tuttavia una violazione dell’articolo 2 del Codice di Autodisciplina pubblicitaria, in quanto il pagamento automatico è ormai da considerarsi una modalità entrata diffusamente nelle abitudini dei clienti.

Allo stesso tempo è stata rigettata la contestazione, sempre da parte di WindTre, secondo cui Iliad ha omesso nella comunicazione pubblicitaria di riportare i costi di recesso dall’offerta. Il Giurì ha spiegato su questo punto che questi costi sono previsti da tutti gli operatori e la loro entità può benissimo essere comunicata al momento della conclusione del contratto, quindi non è indispensabile che venga presentata anche all’interno di uno spot pubblicitario.

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